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Convenzione sulla Schiavitù

      Louis Armstrong - Sweet Georgia Brown

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Convenzione sulla Schiavitù

Entrata in vigore il 9 marzo 1927 in accordo con l’articolo 12.

 

 

Dal momento che i firmatari della Carta Generale della Conferenza di Bruxselles del 1889-90  dichiararono che erano equamente animati dalla ferma intenzione di porre una fine al traffico degli schiavi africani,

Dal momento che i firmatari della Convenzione di Saint-Germain-en-Laye del 1919, a revisione della Carta Generale di Berlino del 1885 e della Carta Generale e Dichiarazione di Bruxselles del 1890, affermarono la loro intenzione di assicurare la completa soppressione della schiavitù in tutte le sue forme e degli schiavi venduti per terra e per mare,

Prendendo in considerazione il resoconto della Commissione Temporanea sulla Schiavitù nominata dal Consiglio della Lega delle Nazioni nel giugno del 1924,

Desiderando completare ed estendere il lavoro compiuto sotto la Carta di Bruxselles  e trovare un mezzo per dare un effetto pratico in tutto il mondo a tali intenzioni come fu espresso a riguardo della vendita di schiavi e della schiavitù dai sottoscrittori della Convenzione di Saint-Germain-en-Laye, e riconoscendo che è necessario condurre a tal fine piani più dettagliati rispettoa quanto contenuto in quella Convenzione,

Considerando, inoltre, che è necessario prevenire il lavoro forzato dallo svilupparsi in condizioni analoghe alla schiavitù, abbiamo deciso di giungere ad una Convenzione e di esserci di comune accordo nominati loro Plenipotenziari [nomi omessi]

 

… abbiamo raggiunto l’accordo che segue:

 

Articolo1

Allo scopo di questa Convenzione, sono state adottate in accordo le seguenti definizioni:

(1) La schiavitù è lo stato o la condizione di persone su cui sono esercitati alcuni o tutti i poteri del diritto di proprietà.

(2) Il commercio dello schiavo include tutti gli atti relativi alla cattura, l’acquisto o la vendita di una persona con l’intento di ridurlo in schiavitù; tutti gli atti che implicano l’acquisto di uno schiavo con l’intento di venderlo o scambiarlo; tutti gli atti di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquisito con l’ottica di venderlo o scambiarlo, e, in generale, ogni atto di vendita o trasporto in schiavitù.

 

Articolo 2

Le Alte Parti Sottoscriventi intraprendono, ognuno nel rispetto dei territori posti sotto la loro sovranità, giurisdizione, protezione, controllo o tutela, per quanto non abbiano già adottato le misure necessarie:

(a) La prevenzione e la soppressione della vendita degli schiavi

(b) La completa abolizione della schiavitù in tutte le sue forme progressivamente e per quanto possibile.

 

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti concordano di adottare tutte le misure più appropriate con l’ottica di prevenire e sopprimere l’imbarco, lo sbarco ed il trasporto di schiavi nelle loro acque territoriali e su tutte le navi battenti le loro bandiere.

Le Alte Parti Contraenti concordano di negoziare al più presto possibile una Convenzione generale con riferimento alla vendita di schiavi che darà loro i diritti e imporrà loro i doveri della stessa natura come quelli forniti dalla Convenzione del 17 giugno 1925, relativa al Commercio Internazionale delle Armi (articoli 12, 20, 21, 22, 23, 24 e paragrafi 3, 4 e 5 della Sezione II dell’Anneso II) con i necessari adattamenti, avendo compreso che questa Convenzione generale non porrà le navi (anche di piccolo tonnellaggio) di ogni Alta Parte Contraente in una posizione diversa da quella delle altre Alte Parti Contraenti.

Si è anche compreso che, prima o dopo l’entrata in vigore di questa Convenzione generale, le Alte Parti Contraenti sono pienamente libere di concludere tra loro, senza, comunque, derogare dai principi riportati dal precedente paragrafo, speciali accordi che, a ragione delle loro peculiari situazioni, potrebbero sembrare adatti  a portare al più presto alla completa scomparsa del commercio degli schiavi.

 

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti daranno all’altra ogni collaborazione con l’obiettivo di assicurare l’abolizione della schiavitù ed il commercio degli schiavi.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti riconoscono che il ricorso al lavoro forzato o obbligato può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna nel rispetto dei territori posti sotto la loro sovranità, giurisdizione, protezione, controllo o tutela, ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire il lavoro forzato o obbligato dallo svilupparsi in condizioni analoghe alla schiavitù.

Si concorda che:

(1) Soggetto ad un periodo transitorio come riportato al paragrafo (2) seguente, il lavoro forzato o obbligato si potrà esigere solo a fini di pubblica utilità.

(2) Nei territori in cui il lavoro forzato o obbligato sopravvive ancora per fini diversi da quelli di pubblica utilità, le Alte Parti Sottoscriventi si sforzeranno progressivamente e al più presto possibile per porre fine alla pratica. Per quanto tale lavoro forzato o obbligato possa ancora esistere, questo tipo di lavoro dovrà avere un carattere invariabilmente eccezionale, riceverà sempre un’adeguata remunerazione e non implicherà l’allontanamento dei lavoratori dal loro solito luogo di residenza.

(3) In tutti i casi, la responsabilità di ogni ricorso al lavoro forzato o obbligato resterà di competenza delle autorità centrali del territorio interessato.

 

Convenzione sulla Schiavitù

 Articolo 6

Coloro delle Alte Parti Contraenti le cui leggi attualmente non sono adeguate a punire le infrazioni di leggi e regolamenti emanati con l’ottica di dare effetto agli obiettivi della presente Convenzione si impegnano ad adottare le necessarie misure con severe pene che possono essere imposte in riferimento a tali infrazioni.

 

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a comunicare ad ogni altro ed al Segretariato Generale delle lega delle Nazioni ogni legge e regolamento che possono emanare con l’ottica di applicare le prescrizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti concordano che le contese occorrenti tra di loro relativamente all’interpretazione o all’applicazione di questa Convenzione dovranno, se non possono essere risolte da negoziati diretti, essere riportate per le decisioni alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale. Nel caso che ciascuno o entrambi gli Stati Parte per tale disputa non dovessero essere Parti al Protocollo del 16 dicembre 1920, riferito alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la contesa dovrà essere riportata, a scelta delle Parti ed in accordo con le procedure costituzionali di ogni Stato, o presso la Corte Permanente di Giustizia Internazionale o ad una Corte di arbitrato costituita in accordo con la Convenzione del 18 ottobre 1907, per il Pacifico Accordo delle Dispute Internazionali, o a qualche altra Corte di arbitrato.

 

Articolo 9

Al momento della sottoscrizione o della ratifica o dell’adozione, ogni Alta Parte Contraente può dichiarare che la sua accettazione della presente Convenzione non si applica, a parte o a tutti i territori posti sotto la propria sovranità, giurisdizione, protezione, controllo o tutela, il rispetto di tutte o qualcuna delle condizioni previste nella presente Convenzione; esso può di conseguenza applicare separatamente ognuna di loro o rispettare qualche condizione a cui ognuno può non essere Parte.

 

Articolo 10

Nel caso di un’Alta Parte Contraente che desideri denunciare la presente Convenzione, la denuncia dovrà essere notificata per iscritto al Segretariato Generale della Lega delle Nazioni, che a sua volta comunicherà una copia autentica certificata a tutte le altre Alte Parti Contraenti, informandoli della data in cui è stata ricevuta.

La denuncia avrà solo effetto in riferimento allo Stato notificante, e un anno dopo che la notifica abbia raggiunto il Segretariato Generale della Lega delle Nazioni.

La denuncia può anche essere fatta separatamente rispetto ad ogni territorio posto sotto la propria sovranità, giurisdizione, protezione, controllo o tutela.

Convenzione sulla Schiavitù

Articolo 11

La presente Convenzione, che riporterà la data odierna e di cui i testi francese e inglese sono entrambi autentici, rimarrà a disposizione per la firma di ogni Stato Membro della Lega delle Nazioni fino al 1 aprile 1927.

Il Segretario Generale  della Lega delle Nazioni porterà di conseguenza la presente Convenzione all’attenzione degli Stati che non l’hanno firmata, inclusi gli Stati che non sono Membri della Lega delle Nazioni, e li inviterà a sottoscriverla.

Uno Stato desideroso di accedere alla Convenzione notificherà la sua intenzione per iscritto al Segretario Generale della Lega delle Nazioni e trasmettergli lo strumento di accesso, che sarà depositato negli archivi della Lega.

Il Segretario Generale trasmetterà immediatamente a tutte le altre Alte Parti Contraenti una copia autentica certificata della notifica e dello strumento di adesione, informandoli della data in cui li ha ricevuti.

 

Articolo 12

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati nell’ufficio del segretario Genrale della Lega delle Nazioni. Il Segretario Generale informerà tutte le Alte Parti Contraenti di tale deposito.

La Convenzione diverrà operativa per ogni Stato dalla data di deposito della sua ratifica o della sua adesione.

IN FEDE DI CUI i Plenipotenziari sottoscrittori la presente Convenzione.

Redatta a Ginevra il giorno 25 settembre 1926, in una copia, che sarà depositata negli archivi della Lega delle Nazioni. Una copia certificata sarà inoltrata ad ogni Stato contraente.

 Convenzione sulla Schiavitù

 

Tratto e tradotto il 17/11/2009 da Pace e Diritti umanI

 

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