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Convenzione sulla Politica dell’Impiego

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Convenzione sulla Politica dell’Impiego

Convenzione (N°122) relative alla politica dell’impego

Adottata il 9 luglio 1964 dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua quarantottesima sessione

Entrata in vigore il 15 luglio 1966 in accordo con l’articolo 5

 

 

 

La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Essendo stata convocata a Ginevra dal Corpo Governativo dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed essendosi incontrata nella sua quarantottesima sessione il 17 giugno 1964, e Considerando che la Dichiarazione di Philadelphia riconosce l’obbligo solenne dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro a favorire tra le nazioni del mondo programmi che ricercheranno la piena occupazione e l’aumento degli standard di vita, e che il Preambolo alla Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro prevede la prevenzione della disoccupazione e la previsione di un adeguato salario per vivere, e

Considerando inoltre che nei termini della Dichiarazione di Philadelphia è responsabilità dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro esaminare e considerare il rapporto tra politica economico-finanziaria e politica occupazionale alla luce del fondamentale obiettivo per cui “tutti gli esseri umani, senza riguardo alla razza, il credo ed il sesso, hanno il diritto di perseguire sia il loro benessere materiale che il loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, di sicurezza economica ed uguale opportunità”, e

Considerando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani prevede che “ognuno ha il diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e favorevoli condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione”, e

Notando i termini delle attuali Raccomandazioni e Convenzioni del lavoro internazionale di diretta rilevanza sulla politica occupazionale, ed in particolare della Convenzione e Raccomandazione sul Servizio all’Impiego, del 1949, della Raccomandazione all’Addestramento Professionale, del 1962, e della Convenzione e Raccomandazione sulla Discriminazione (Impiego e Occupazione), del 1958, e

Considerando che questi strumenti dovrebbero essere posti in un più largo quadro di un programma internazionale per l’espansione economica sulla base di un impiego pieno, produttivo e liberamente scelto, e

Avendo deciso circa l’adozione di certe disposizioni riguardanti la politica dell’occupazione, che sono incluse nell’ottavo punto dell’agenda della sessione, e

Avendo determinato che queste proposte debbano prendere la forma di Convenzione Internazionale,

Adottano in questo nono giorno di luglio dell’anno millenovecentosessantaquattro la seguente Convenzione, che può essere citata come la Convenzione sulla Politica dell’Occupazione, del 1964;

 

Articolo 1

1. Con la prospettiva di stimolare la crescita e lo sviluppo economico, aumentando i livelli di vita, andando incontro alle richieste delle maestranze e superando la disoccupazione e la sottoccupazione, ogni Membro dichiarerà e perseguirà, come maggiore obiettivo, una politica attiva finalizzata a promuovere un’occupazione piena, produttiva e liberamente scelta.

2. Detta politica aiuterà ad assicurare che:

(a) Ci sia lavoro per tutti coloro che sono disponibili e lo cercano;

(b) Tale lavoro sia produttivo quanto possibile

(c) Ci sia libertà di scelta di impiego e l’opportunità più piena possibile per ogni lavoratore qualificato per essa, la libertà di usare le sue capacità professionali e la sua disponibilità, un lavoro per cui egli sia adatto, senza tener conto della razza, del colore, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’estrazione nazionale e dell’origine sociale.

3. Detta politica dovrà tenere in debito conto dello stadio e del livello di sviluppo economico e della mutua relazione tra obiettivi d’impiego ed altri obiettivi economici e sociali, e dovrà essere perseguita  con metodi che siano appropriati alle condizioni e alle pratiche nazionali.

 

Articolo 2

Ogni Membro, in funzione dei metodi e dei limiti che possano essere appropriati secondo le condizioni nazionali:

(a) Deciderà ed aggiornerà, all’interno di un quadro di coordinamento politico sociale ed economico, le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi specificati nell’articolo 1;

(b) Farà tutti i passi necessari, incluso quando appropriato la definizione di programmi, per l’applicazione di queste misure.

 

Articolo 3

Nell’applicazione di questa Convenzione,i rappresentanti delle persone interessate dalle misure assunte, ed in particolare i rappresentanti di impiegati e lavoratori, dovranno essere consultati riguardo alle politiche occupazionali, con l’ottica di tenere pienamente conto delle loro esperienze e punti di vista e assicurandosi la loro piena collaborazione nella formulazione e nella ricerca di supporti per tali politiche .

 

Articolo 4

Le formali ratifiche di questa Convenzione dovranno essere comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 5

1. Questa Convenzione dovrà essere vincolante solo per quei Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate presso il Direttore Generale.

2. Entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui le ratifiche di due Membri siano state registrate dal Direttore Generale.

3. Da quel momento in poi, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Convenzione sulla Politica dell’Impiego

 Articolo 6

1. Un Membro che abbia ratificato questa Convenzione può denunciarla dopo la scadenza di dieci anni dalla data in cui  la Convenzione è entrata in vigore, con un atto comunicato per la registrazione al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro. Tale denuncia non avrà effetto fino ad un anno dopo la data in cui sarà stata registrata.

2. Ogni Membro che abbia ratificato questa Convenzione e che, nell’anno seguente la scadenza del periodo di dieci anni menzionati nel precedente paragrafo, non eserciti il diritto di denuncia previsto da questo articolo, sarà obbligato per un altro periodo di dieci anni e, da quel momento in poi, potrà denunciare questa Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni nei termini previsti da questo articolo.

 

Articolo 7

1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà notificare a tutti I Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro della registrazione di tutte le ratifiche e delle denunce comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.

2. Quando i Membri dell’Organizzazione gli notificassero della seconda ratifica, il Direttore Generale dovrà richiamare l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data dell’entrata in vigore della Convenzione.

 

Articolo 8

Il Direttore Generale  dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione in accordo con l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite con tutti i particolari di tutte le ratifiche e gli atti di denuncia da lui registrati in accordo con le disposizione degli articoli precedenti.

 

Articolo 9

In certe occasioni ritenute necessarie il Corpo Governativo dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza Generale un rapporto sull’operato di questa Convenzione e dovrà esaminare l’opportunità di porre in agenda della Conferenza la questione della sua revisione completa o parziale.

Convenzione sulla Politica dell’Impiego

Articolo 10

1. La Conferenza dovrebbe adottare una nuova Convenzione revisionando questa Convenzione interamente o in parte, poi, a meno che la nuova Convenzione non preveda diversamente:

(a) La ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione implicherà ipso iure (senza cioè che ci sia bisogno di altro atto supplementare) l’immediata denuncia di questa Convenzione, malgrado le prescrizioni dell’articolo 6 di sui sopra, se e quando la nuova Convenzione revisionata sarà entrata in vigore;

(b) Dalla data in cui la nuova Convenzione revisionata entrerà in vigore questa Convenzione cesserà di essere aperta per la ratifica dei Membri.

2. Questa Convenzione in ogni caso resterà in vigore nella sua forma e contenuto attuale per quei Membri che l’abbiano ratificata ma che non abbiano ratificato la Convenzione revisionata.

 Articolo 11

La versione inglese e francese dei testi di questa Convenzione sono hanno la stessa autorità.

 

 

Tratto e tradotto il 19/11/2009 da Pace e Diritti umanI

 

 

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