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Il diritto naturale, dal latino ius naturale "diritto di natura”, sostiene un insieme di norme di comportamento proprie dell’essere umano dedotte dalla "natura". L’uomo, cioè, in quanto tale, è assoggettato a queste norme per via della sua appartenenza al mondo naturale e si considera che tale normativa, contrapponendosi a quelle disposizioni che crea l’uomo stesso (dette di diritto positivo), abbia una valenza superiore a quest’ultime e siano le uniche da seguire la dove le norme del diritto positivo contrastassero il diritto naturale. Qui, in altre parole, è come sostenere che le norme del diritto naturale siano le più importanti in senso assoluto e che concorrono a costituire l’etica e la morale delle persone; solo ad esse, in caso di contrasto col diritto positivo, gli uomini sono tenuti ad attenersi. Tali norme, inoltre, non seguono un dettato religioso ma per potersi applicare a tutti gli uomini, devono prescindere da esso e costituire un patrimonio universale e laico avulso dai lacci e laccioli di uno o più credi religiosi. “Nella pratica il concetto di diritti dell’uomo viene affrontato storicamente per la prima volta nel VI secolo a.C. da Ciro il Grande, sovrano dell'Impero Persiano (attuale Iran). Dopo la conquista di Babilonia (attuale Iraq) nel 539 a.C., il re fa emanare il testo scolpito sul "cilindro di Ciro", rinvenuto nel 1879 tra le rovine di Babilonia e conservato al British Museum a Londra. Questo documento è correntemente menzionato come la "prima carta dei diritti dell’uomo" poiché esprime rispetto per l’uomo in quanto tale e promuove una forma elementare di libertà e tolleranza religiosa. Esso afferma:
Ciro quindi dichiarava in sostanza che i cittadini dell'Impero erano liberi di manifestare il loro credo religioso e, inoltre, aboliva la schiavitù permettendo il ritorno dei popoli deportati nelle terre d’origine, dalla qual cosa derivò anche la biblica fine della cattività babilonese per il popolo di Israele. |
Storicamente il pensiero sul diritto naturale si fa risalire ad Aristotele con la sua Etica nicomachea (raccolta di 12 libri curata e divulgata dal figlio Nicomaco) ed alle influenze della Scuola stoica di Zenone di Cinzio i cui insegnamenti furono ripresi successivamente dai romani (Cicerone, Seneca, Marco Aurelio ed altri). “Vanno tuttavia ricordati, prima di Aristotele, anche due filosofi che nell'ambito della Sofistica fondarono la teoria naturalistica del diritto: Ippia di Elide ed Antifonte di Atene.
| Per Ippia esiste un diritto naturale, universalmente valido, superiore a quello positivo che è un prodotto arbitrario e mutevole delle convenzioni umane. Egli dice infatti che gli uomini sono "tutti parenti, familiari e concittadini per natura non per legge; perché il simile è per natura parente del simile, mentre la legge, essendo tiranna degli uomini, costringe a fare molte cose contro natura. | |
| Per Antifonte le leggi umane non hanno una sanzione necessaria come le norme di natura e perciò sono ad esse inferiori, poiché "le norme di legge sono accessorie, quelle di natura essenziali; quelle di legge sono frutto di convenzione, non di creazione della natura; quelle di natura sono frutto di creazione, non di convenzione. Perciò, se uno trasgredisce le norme di legge, finché non se ne accorgono gli autori di esse va esente da biasimo e da pena ... ma se violenta oltre il possibile le norme create dalla natura, se anche nessuno se ne accorge, non minore è il male, né è maggiore anche se tutti lo sanno, perché si offende non l'opinione ma la verità. |
Successori del pensiero di Aristotele a Roma furono alcuni storici, filosofi e giuristi le cui principali correnti sono rappresentate da Gaio e Ulpiano:
| Gaio protende per una bipartizione del diritto cioè che il diritto si divida in ius civile creazione artificiale della civitas e in ius gentium o ius naturale diritto comune ai popoli e che trova la sua ragion d'essere nella naturalis ratio cioè in una ragione naturale ritenuto anche eticamente migliore poiché ispirato dalla natura: in questo caso lo schiavo viene visto come situazione naturale già predisposta dalla stessa natura | |
| Ulpiano protende per una tripartizione del diritto come Gaio pensa che il ius civile sia creazione artificiale ma oltre questa afferma che il ius gentium riguarda un regolamento per i soli uomini, mentre il ius naturale sarebbe quello di tutte le creature viventi: in questo caso la condizione di schiavo viene vista come una condizione predisposta dal diritto e non entrante nella condizione naturale dell'uomo. |
Successivo a quello antico fu, nel XIII secolo, il giusnaturalismo scolastico, che ha avuto come suo massimo esponente un altro grandissimo filosofo, San Tommaso d'Aquino, dove il diritto naturale diveniva un "insieme di primi principi etici, generalissimi" che condizionano il legislatore nel diritto positivo, in quanto sigillo di Dio nella creazione delle cose. È il diritto dell'uomo a rivendicare la propria libertà che è un diritto naturale."
(Da Wikipedia)
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Come si può capire il concetto di diritto naturale non è sempre stato un fatto scontato ma, al contrario, si è evoluto nel tempo sia in funzione dell’evoluzione del pensiero, al passo coi tempi, sia in funzione delle esigenze connesse all’affrancamento degli uomini dalla loro sottomissione alle miserie umane. Infatti, una concezione più moderna del diritto naturale si fa coincidere con la fine del ‘700 ed in modo particolare con la Rivoluzione Francese, che mette i primi saldi paletti per una concezione moderna dell’uomo, dei suoi bisogni e quindi dei suoi diritti. Secondo la sig.ra Elena Perla Simonetti, infatti, i diritti dell’uomo si possono classificare per “generazioni” secondo lo schema che qui riportiamo: “LA PRIMA GENERAZIONE: i diritti civili e politici
La prima generazione dei diritti umani
viene fatta risalire al 1789, quindi alla fine della Rivoluzione
francese con l’approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino.
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Sono diritti che nascono dalla rivendicazione di una serie di libertà fondamentali che erano precluse ad ampi strati della popolazione. Si tratta in particolare del diritto alla vita e all’integrità fisica, e poi di tutti quei diritti legati alla libertà di pensiero, di religione, di espressione, di associazione, il diritto alla partecipazione politica, all’elettorato attivo e passivo. Con questi diritti si rivendicano una serie di libertà, in particolare legate agli aspetti di partecipazione politica, è per questo motivo che si parla di diritti a matrice liberale.
LA SECONDA GENERAZIONE: i diritti economici, sociali e culturali
Questa seconda generazione ha origine con la Dichiarazione universale del 1948 e comprende diritti di natura economica, sociale e culturale (come per esempio il diritto all’istruzione, al lavoro, alla casa, alla salute ecc.). L’esercizio effettivo di questi diritti dovrebbe contribuire al miglioramento delle condizioni di vita del cittadino. In questo senso si parla di diritti di matrice socialista, contrapponendoli a quelli di matrice liberale della prima generazione. Infatti i diritti di prima generazione sono importantissimi, ma è anche vero che è necessario prima di tutto garantire delle condizioni minime di sopravvivenza uguali per tutti, che facciano da base comune per l’effettivo esercizio delle libertà fondamentali.
LA TERZA GENERAZIONE: i diritti di solidarietà
Questi diritti sono di tipo collettivo: significa che i destinatari non sono i singoli individui, ma i popoli. Ecco quindi che si parla di diritto all’autodeterminazione dei popoli, alla pace, allo sviluppo, all’equilibrio ecologico, al controllo delle risorse nazionali, alla difesa ambientale. Sono anche diritti di tipo solidaristico: vuol dire che ogni popolo ha delle responsabilità nei confronti degli altri popoli, in particolare nei confronti di quelli che si trovano in situazioni di difficoltà.”

Tratto il 12/11/2009 da: Diritti umani – scheda didattica a cura di Elena Perla Simonetti
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