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Convenzione sul lavoro forzato

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Convenzione sul lavoro forzato

Convenzione (N° 29) Relativa al Lavoro Forzato

 

Adottata il 28 giugno 1930 dalla Conferenza Genrale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua quattordicesima sessione

Entrata in vigore il 1 maggio 1932 in accordo con l’articolo 28

 

La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale sul Lavoro,

Essendo stata convocata a Ginevra dal Potere Governativo dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed essendosi incontrata nella sua quattordicesima sessione il 10 giugno 1930, e

Avendo deciso sull’adozione di certe proposte inerenti il lavoro forzato o obbligato, che è incluso nel primo punto dell’agenda dell’incontro, e

Avendo determinato che queste proposte assumeranno la forma di Convenzione internazionale,

Adotta in questo 28° giorno di giugno dell’anno 1930 la seguente Convenzione, che può essere citata come la Convenzione sul lavoro forzato o obbligato, 1930, per ratifica dei suoi Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro in accordo con le indicazioni della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro:

 

Articolo 1

1. Ogni membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica questa Convenzione si impegna ad abolire l’uso del lavoro forzato o obbligato in tutte le sue forme nel più breve periodo possible.

2. In vista della completa abolizione, il ricorso al lavoro forzato o obbligato può essere fatto, durante un periodo transitorio, solo a scopi pubblici e come misura eccezionale, soggetto alle condizioni ed alle garanzie riportate in seguito.

3. Alla fine del periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, e quando il Potere Governativo dell’Ufficio Internazionale del lavoro prepara la relazione prevista dall’articolo 31 oltre riportato, il detto Potere Governativo dovrà considerare la possibilità dell’abolizione del lavoro forzato o obbligato in tutte le sue forme senza ulteriori periodi di transizione ed il desiderio di porre questo problema nell’agenda della Conferenza.

 

Articolo 2

1. Per gli scopi di questa Convenzione il termine “lavoro forzato o obbligato” deve intendersi come ogni lavoro o servizio esatto da qualche persona sotto la minaccia di qualche pena e per cui la detta persona non si è offerta volontariamente.

2. Ciononostante, per gli scopi di questa Convenzione il termine “lavoro forzato o obbligato” non include:

(a) Ogni lavoro o servizio esatto in virtù di leggi sul lavoro obbligato per servizio militare e di puro carattere militare;

(b) Ogni lavoro o servizio che sia parte delle normali obbligazioni civiche per cittadini di paesi pienamente auto-governati;

(c) Ogni lavoro o servizio esatto da ogni persona come conseguenza di una condanna in un tribunale, considerando che detto lavoro o servizio è svolto sotto la supervisione ed il controllo di pubblica autorità e che detta persona non è impegnata o a disposizione di privati cittadini, imprese o associazioni;

(d) Ogni lavoro o servizio esatto in casi di emergenza, come per esempio, in caso di guerra o di calamità o gestione di calamità, come incendi, inondazioni, carestie, terremoti, epidemie violente o malattie zoologiche, invasioni di animali, insetti o pesti vegetali, e in genrale ogni circostanza che possa mettere in pericolo l’esistenza del benessere di una parte o di tutta la popolazione;

(e) Servizi minori comunali del tipo che, essendo svolti da membri della comunità nell’interesse diretto di detta comunità, provvedono a che i membri della comunità o i loro diretti rappresentanti debbano avere il diritto di essere consultati relativamente a tali servizi.

 

Articolo 3

Per gli scopi di questa Convenzione il termine “Autorità competente” avrà il significato sia di un’autorità del paese metropolita sia l’autorità centrale più alta nei territori controllati.

 

Articolo 4

1. L’autorità competente non imporrà o permetterà l’imposizione di lavoro forzato o obbligato al solo beneficio di privati siano individui, imprese o associazioni.

2. La dove tale lavoro forzato o obbligato al solo beneficio di privati siano individui, imprese o associazioni esista alla data in cui i Membri che ratificano questa Convenzione siano registrati dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, I Membri devono abolire completamente tale lavoro forzato o obbligato dalla data in cui tale Convenzione entra in vigore per quei Membri.

Articolo 5

1. Nessuna concessione garantita a individui, imprese o associazioni dovrà implicare una qualche forma di lavoro forzato o obbligato per la produzione o la raccolta di prodotti  che tali individui, imprese o associazioni utilizzano o commerciano.

2. La dove esistono concessioni contenenti condizioni come il lavoro forzato o obbligato, tali condizioni dovranno essere rescisse al più presto possibile, per essere conformi all’articolo 1 di questa Convenzione.

 Articolo 6

Funzionari amministrativi, anche quando hanno il dovere di incoraggiare le popolazioni sotto il loro controllo ad assumere una qualche forma di lavoro, non dovranno porre costrizioni su dette popolazioni o su ogni singolo individuo che lavori per privati siano essi cittadini, imprese o associazioni.

Convenzione sul lavoro forzato

 Articolo 7

1. I capi che non esercitano funzioni amministrative non devono ricorrere al lavoro forzato o obbligato.

2. I capi che esercitano funzioni amministrative possono, con l’esplicito permesso delle autorità competenti, far ricorso al lavoro forzato o obbligato, soggetti alle condizioni dell’articolo 10 di questa Convenzione.

3. I capi che sono debitamente riconosciuti e che non ricevono una remunerazione adeguata in altre forme, possono godere di servizi privati, soggetti alle regole dovute e verificando che le misure necessarie siano adottate per evitare abusi.

 

Articolo 8

1. La responsabilità di ogni decisione per fare ricorso al lavoro forzato o obbligato dovrà risiedere con l’autorità civile più alta del territorio controllato.

2. Tuttavia, quell’autorità può delegare i poteri alle più alte autorità locali per esigere lavoro forzato o obbligato che non implichi la rimozione dei lavoratori dal luogo della loro residenza abituale. Quell’autorità può anche delegare, per certi periodi e in certe condizioni così come previsto dai dettati dell’articolo 23 di questa Convenzione, i poteri alle autorità locali più alte per esigere lavoro forzato o obbligato che implichi l’allontanamento dei lavoratori dal luogo di residenza abituale al solo scopo di facilitare i movimenti dei funzionari dell’amministrazione, quando in servizio, e per il trasporto di beni governativi.

 

Articolo 9

Eccetto a quanto altrimenti previsto dall’articolo 10 di questa Convenzione, ogni autorità competente ad esigere lavoro forzato o obbligato dovrà, prima di assumere la decisione di far ricorso a tale lavoro, verificare:

(a) Che il lavoro da fare o il servizio che deve essere reso sia di importanza diretta alla comunità chiamata a fare il lavoro o a rendere il servizio;

(b) Che il lavoro o il servizio sia attuale o di immediata necessità;

(c) Che è stato impossibile ottenere lavoro volontario per svolgere l’attività o rendere il servizio offrendo tariffe salariali o condizioni di lavoro noumeno favorevoli di quelli prevalenti nell’area interessata da lavori o servizi simili; e

(d) Che il lavoro o il servizio non graverà molto a lungo sulla popolazione interessata, avendo riguardo al lavoro disponibile e alla sua capacità di svolgere il lavoro.

 

Articolo 10

1. Il lavoro forzato o obbligato esatto come tassa ed il lavoro forzato o obbligato a cui si ricorre per l’esecuzione di lavori pubblici da capi che esercitano funzioni amministrative devono essere progressivamente aboliti.

2. . Il lavoro forzato o obbligato esatto come tassa ed il lavoro forzato o obbligato a cui si ricorre per l’esecuzione di lavori pubblici da capi che esercitano funzioni amministrative, l’autorità interessata deve prima verificarlo.

(a) Che il lavoro da fare o il servizio che deve essere reso sia di importanza diretta alla comunità chiamata a fare il lavoro o a rendere il servizio;

(b) Che il lavoro o il servizio sia attuale o di immediata necessità;

(c) Che il lavoro o il servizio non graverà molto a lungo sulla popolazione interessata, avendo riguardo al lavoro disponibile e alla sua capacità di svolgere il lavoro.

(d) Che il lavoro o il servizio non comportano la rimozione dei lavoratori dal loro luogo usuale di residenza;

(e) Che l’esecuzione del lavoro o l’erogazione dl servizio sarà diretto in accordo con le esigenze religiose, di vita sociale ed agricole.

Articolo 11

1. Solo gli adulti maschi abili fisicamente con un’età apparente non inferiore a 18 anni e non più di 45 possono essere chiamati a svolgere lavoro forzato o obbligato. Eccetto quei tipi di lavori contemplati nell’articolo 10 di questa Convenzione, si applicheranno le seguenti limitazioni e condizioni:

(a) Ovunque possibile per prima cosa un funzionario medico nominato dall’amministrazione verifica che le persone interessate non soffrano di malattie infettose o contagiose e che questi siano fisicamente adatti per il lavoro richiesto e nelle condizioni in cui devono svolgerlo;

(b) Esenzione di insegnati di scuola, alunni e funzionari dell’amministrazione in generale;

(c) Il mantenimento in ogni comunità di un numero di adulti maschi fisicamente abili indispensabili per la famiglia e la vita sociale;

Rispetto per i legami coniugali e familiari;

2. Ai sensi del sottoparagrafo (c) del paragrafo precedente, le regole previste dall’articolo 23 di questa Convenzione fisseranno la porzione di residenti adulti maschi fisicamente abili, da riservare in ogni momento per lavoro forzato o obbligato, considerando sempre che tale porzione non potrà in nessun caso superare il 25%. Nel fissare questa proporzione l’autorità competente terrà conto della densità della popolazione, del suo sviluppo sociale e fisico, delle stagioni, e del lavoro che deve essere svolto dalle persone impegnate in altre faccende proprie nelle loro località, e, generalmente, dovranno avere riguardo per l’economia e le necessità sociali della vita normale della comunità interessata.

 Articolo 12

1. Il periodo Massimo per cui ogni persona può essere cooptata per lavori forzati o obbligati di tutti I tipi in ogni periododi dodici mesi non dovrà eccedere I sei giorni, includendo il tempo speso per andare e tornare dal luogo di lavoro.

2. Ad ogni persona da cui si esige lavoro forzato o obbligato deve essere fornito un certificato che indichi i periodi in cui ha completato tali lavori.

 

Articolo 13

1. Le normali ore di lavoro di ogni persona da cui si esige lavoro forzato o obbligato dovrà essere lo stesso di quello prevalente nei casi di lavoro volontario, e le ore lavorate in eccesso oltre le ore di lavoro normale dovranno essere remunerate alle paghe prevalenti dei casi di lavoro straordinario volontario.

2. Un giorno settimanale di riposo dovrà essere garantito a tutte le persone da cui è esatto il lavoro forzato o obbligato di ogni tipo e questo giornodovrà coincidere quanto più possibile con il giorno fissato dalla tradizione o dall’usanza dei territori o delle regioni interessate.

 

Articolo 14

1. Con l’eccezione del lavoro forzato o obbligato previsto dall’articolo 10 di questa Convenzione, il lavoro forzato o obbligato di ogni tipo dovrà essere remunerato in contanti con un salario non inferiore di quelli prevalenti per simili tipi di lavoro o nei distretti in cui il lavoro è impiegato o nei distretti in cui il lavoro è reclutato, altrimenti può essere più alto.

2. Nei casi di lavoro a cui i capi fanno ricorso nell’esercizio delle loro funzioni amministrative, dovrà essere introdotto al più presto possibile il pagamento dei salari come previsto al comma precedente.

3. Il salario dovrà essere pagato ad ogni lavoratore individualmente e non al suo capo tribale o ad ogni altra autorità.

4. Ai fini del calcolo del salario i giorni spesi per andare e tornare dal lavoro dovranno essere considerati come giorni lavorativi.

5. Niente in questo articolo impedisce che forniture ordinarie siano date come parte del salario, tali forniture saranno almeno equivalenti in valore alla moneta di pagamento che sarà adottata, ma le deduzioni dai salari non dovranno essere fatte sia per il pagamento di tasse che per cibo speciale, vestiti o alloggi forniti ad un lavoratore allo scopo di mantenerlo in una condizione appropriata per svolgere il suo lavoro in speciali condizioni d’impiego o per la fornitura di strumenti di lavoro.

 

Articolo 15

Ogni legge o regolamenti relativi alla compensazione dei lavoratori a causa di incidenti o malattie causate dal lavoro svolto ed ogni legge o regolamenti che prevedano la compensazione per dipendenti deceduti o lavoratori inabilitati che sono o saranno in forza nei territori interessati, saranno ugualmente applicati alle persone da cui il lavoro forzato o obbligato è esatto ed ai lavoratori volontari.

2. In ogni caso sarà fatto obbligo ad ogni autorità che impieghi lavoratori in condizioni di lavoro forzato o obbligato assicurare la sussistenza di ogni simile lavoratore che, per incidente o malattia sopravvenuta a causa del suo lavoro, sia reso totalmente o parzialmente incapace di provvedere a se stesso, e di prevedere misure per assicurare il mantenimento di ogni persona dipendente da tale lavoratore nel caso di sua incapacità o decesso avvenuto a causa del suo lavoro.

 

Articolo 16

1. Eccetto i casi si speciale necessità, le persone da cui è esatto lavoro forzato o obbligato non dovrà essere trasferito a distretti dove il cibo ed il clima diferiscono tanto sensibilmente da quelli in cui sono stati abituati per non minare la loro salute.

2.  In nessun caso sarà permesso il trasferimento di tali lavoratori a meno non siano strettamente adottate tutte le misure relative all’igiene e alla sistemazione che si rendano necessari per adattare tali lavoratori alle condizioni ed alla salvaguardia della loro salute.

3. Quando tali trasferimenti non possono essere evitati,dovranno essere adottate misure di graduale abitudine alle nuove condizioni di dieta e di clima da competenti consigli medici.

4. Nei casi in cui a tali lavoratori viene richiesto di svolgere un lavoro regolare a cui non siano abituati, devono essere prese delle misure per assicurare loro l’abitudine ad esso specialmente mediante educazione progressiva ed ore di lavoro con intervalli e ogni incremento o miglioramento di dieta che possa rendersi necessario.

Articolo 17

Prima di consentire il ricorso al lavoro forzato o obbligato per lavori di costruzione o manutenzione che obblighi i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro per periodi considerevoli, le competenti autorità dovranno verificare:

1. Che tutte le misure necessarie siano prese a salvaguardia della salute dei lavoratori e per garantire le necessarie cure mediche, e, in particolare (a) che i lavoratori siano esaminati da un punto di vista medico prima che il lavoro cominci e ad intervalli regolari di tempo durante il corso del servizio, (b) che ci sia un adeguato staff medico, provvisto di farmacie, infermerie, ospedali e macchinari necessari per ogni evenienza, e (c) che ci siano le condizioni sanitarie sul luogo di lavoro, nella fornitura di acqua potabile, di cibo, di carburante, e utensili da cucina, e, dove necessario, di alloggi e abiti che siano soddisfacenti;

2. Che precise sistemazioni siano fatte per assicurare la sussistenza delle famiglie dei lavoratori, in particolare facilitando la rimessa alla famiglia, con metodo sicuro, di parti dei salari a richiesta o col consenso dei lavoratori;

3.  Che il viaggio dei lavoratori da e per il luogo di lavoro sia fatto a spese e sotto la responsabilità dell’amministrazione, che faciliterà tali viaggi facendo pieno uso di tutti i mezzi di trasporto disponibili;

4. Che, in caso di malattia o incidente che causi l’invalidità al lavoro per una certa durata, il lavoratore sia rimpatriato a spese dell’amministrazione;

5. Che ad ogni lavoratore che possa richiedere di rimanere come lavoratore volontario alla fine del suo periodo di lavoro forzato o obbligato gli sia concessa tale possibilità senza che, per un periodo di due anni, perda il suo diritto al rimpatrio gratuito.

Convenzione sul lavoro forzato

 

Articolo 18

1. Lavoro forzato o obbligato per il trasporto di persone o beni, come il lavoro dei facchini o scaricatori di porto, dovrà essere abolito nel periodo più breve possibile. Tuttavia la competente autorità promulgherà regolamenti per determinare, tra gli altri, (a) che tale lavoro venga impiegato solo allo scopo di facilitare il movimento dei funzionari dell’amministrazione, quando sono in servizio, o per il trasporto di beni governativi, o, in caso di necessità molto urgenti, il trasporto di persone oltre a quello dei funzionari, (b) che i lavoratori impiegati siano certificati da personale medico per essere abili fisicamente, la dove il personale medico sia disponibile, e che dove tali esami medici non siano praticabili le persone impiegate come lavoratori siano ritenute responsabili nell’assicurare che siano fisicamente idonei e non soffrano di malattie infettive o contagiose, (c) il massimo carico che tali lavoratori posso trasportare, (d) la massima distanza dalle loro case a cui possono essere tenuti, (e) il massimo numero di giorni del mese o di altro periodo per cui possono essere tenuti, inclusi i giorni necessari per ritornare alle loro case, e (f) le persone che abbiano titolo a richiedere queste forme di lavoro forzato o obbligato ed il limite a cui sono autorizzate a chiederlo.

2. Nel fissare i riferimenti massimi per quanto ai punti (c), (d) e (e) nel precedente paragrafo, l’autorità competente dovrà avere riguardo per tutti i fatti rilevanti, includendo lo sviluppo fisico della popolazione da cui i lavoratori sono reclutati, la natura del paese in cui questi devono viaggiare e le condizioni climatiche.

3. L’autorità competente provvederà inoltre che il normale viaggio giornaliero di tali lavoratori non ecceda la distanza corrispondente ad un giorno medio di lavoro di otto ore, si intende che il calcolo sarà fatto non solo sul peso che deve essere trasportato e la distanza che deve essere coperta, ma anche della natura della strada, la stagion ed altri fattori rilevanti, e che, dove richieste ore di viaggio oltre la normale giornata di lavoro, che questi siano remunerati con paga più alta delle paghe normali.

 

Articolo 19

1. L’autorità competente dovrà solo autorizzare il ricorso a coltivazioni obbligate come metodo precauzionale contro la carestia o a mancanza di forniture alimentari e sempre sotto la condizione che il cibo o del prodotto rimanga di proprietà dei singoli o della comunità che lo ha prodotto.

2. Questo articolo non contiene nulla che abroghi l’obbligo ai membri di una comunità, dove la produzione è organizzata su base collettiva in virtù di leggi o consuetudini e dove la procedura o ogni profitto acquisito dalla vendita di essa rimanga di proprietà della comunità, di svolgere il lavoro richiesto alla comunità in virtù di leggi o consuetudini.

Convenzione sul lavoro forzato

Articolo 20

Leggi punitive collettive per cui una comunità può essere sancita per crimini commessi da ognuno dei suoi membri non dovrà contenere riferimenti al lavoro forzato o obbligato della comunità come metodo punitivo.

 

Articolo 21

Il lavoro forzato o obbligato non dovrà essere usato per lavori sottoterra in miniere.

 

Articolo 22

La relazione annuale che i Membri ratificanti questa Convenzione concordano di fare all’Ufficio Internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e nelle misure che essi hanno assunto per dare effetto alle disposizioni di questa Convenzione, dovrà contenere tante informazioni quante possibili, in riferimento ad ogni territorio interessato, i riferimenti al limite per cui si è fatto ricorso al lavoro forzato o obbligato in quel territorio, gli scopi per cui è stato impiegato, le malattie e le morti avvenute, le ore di lavoro, i metodi di pagamento dei salari e le rate salariali, ed ogni altra informazione rilevante.

 

Articolo 23

1. Per dare effetto alle disposizioni di questa Convenzione l’autorità competente promulgherà complete e precise regole che governino l’uso di lavoro forzato o obbligato.

2. Questi regolamenti dovranno contenere, tra gli altri, le regole che permettono ad ogni persona da cui è esatto il lavoro forzato o obbligato di portare di fronte alle autorità ogni reclamo relativo alle condizioni di lavoro e di assicurare che tali reclami siano esaminati e presi in considerazione.

Convenzione sul lavoro forzato

Articolo 24

In tutti i casi dovranno essere assunte misure adeguate per assicurare che i regolamenti che governano l’impiego di lavoro forzato o obbligato  siano strettamente applicati, sia estendendo i doveri ad ogni ispettorato del lavoro che sia stato istituito per l’ispezione del lavoro volontario sia per coprire le ispezioni del lavoro forzato o obbligato o con altra maniera appropriata. Misure dovranno anche essere adottate per assicurare che i regolamenti siano portati a conoscenza delle persone da cui è esatto tale lavoro.

 

Articolo 25

L’esazione illegale di lavoro forzato o obbligato dovrà essere perseguito penalmente, e dovrà essere un obbligo per ogni Membro ratificante questa Convenzione assicurare che le pene imposte dalla legge siano realmente adeguate e strettamente rafforzate.

Articolo 26

1. Ogni Membro dell’Organizzazione Internazione del Lavoro che ratifichi questa Convenzione si impegna ad applicarla ai territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, controllo, tutela e autorità, fintanto che abbia il diritto di accettare obblighi inerenti materie di giurisdizione interna; si impegna a che, se tale Membro desidera avvalersi delle disposizioni dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, potrà inserire in coda alla sua ratifica una dichiarazione che riporti:

(1) I territori a cui intende applicare le disposizioni di questa Convenzione senza modifiche;

(2) I territori a cui intende applicare le disposizioni di questa Convenzione  con modifiche, insieme al dettaglio di tali modificazioni;

(3) I territori per i quali si riserva una decisione.

2. La suddetta dichiarazione dovrà essere ritenuta parte integrante della ratifica ed avrà valore di ratificazione. Sarà aperta ad ogni Membro, ad una susseguente dichiarazione, per cancellare interamente o in parte le riserve espresse, in approfondimento delle disposizioni del sottoparagrafo (2) e (3) di questo articolo, nella dichiarazione originaria.

 

Articolo 27

Le ratificazioni formali di questa Convenzione sotto condizioni avanzate nella Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro dovranno essere comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la sua registrazione.

 

Articolo 28

1. Questa Convenzione sarà vincolante solo per quei membri le cui rafiche sono state registrate dall’Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri dell’Organizzazione Internazionale delLavoro sia stata registrata presso il Direttore Genrale.

Inoltre, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo che la sua ratifica sia stata registrata.

 Convenzione sul lavoro forzato

Articolo 29

Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione Internazionale del lavoro siano state registrate con l’Ufficio Internazionale del Lavoro, il Direttore Generale  dell’Ufficio Internazionale del Lavoro lo notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

 

Articolo 30

Un Membro che abbia ratificato questa Convenzione può denunciarla dopo che siano scaduti 10 anni dalla data in cui la Convenzione sia entrata in vigore per la prima volta, con un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la sua registrazione. Tale denuncia non avrà effetto fino ad un anno dopo la data in cui è stata registrata con l’Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Ogni membro che abbia ratificato questa Convenzione e che, nell’arco dell’anno seguente la scadenza del periodo di dieci anni menzionati nel paragrafo precedente, non eserciti il diritto di denuncia come previsto in questo articolo, sarà vincolato per un altro periodo di cinque anni e, quindi, potrà denunciare questa Convenzione alla scadenza di ogni periodo di cinque anni nei termini previsti in questo stesso articolo.

 

Articolo 31

Alla scadenza di ogni periodo di cinque anni dall’entrata in vigore di questa Convenzione, il Corpo Governativo dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale una relazione sull’applicazione di questa Convenzione e considererà la possibilità di mettere in agenda della Conferenza la questione della sua revisione parziale o intera.

Articolo 32

1 Dovendo la Conferenza adottare una nuova Convenzione in revisione intera o parziale della presente Convenzione, la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione revisionata implicherà ipso jure (n.d.t. senza necessità di un atto o provvedimento applicativo aggiuntivo) la denuncia di questa Convenzione senza altre richieste di ritardo, nonostante le prescrizioni dell’articolo 30 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione andasse in vigore.

2. Dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione revisionata, la presente Convenzione cesserà di essere aperta a ratifiche da parte dei Membri.

3. Non dimeno, questa Convenzione rimarrà in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuale per quei Membri che l’hanno ratificata ma che non abbiano ratificato la Convenzione revisionata.

 

Articolo 33

I testi francese e inglese di questa Convenzione saranno entrambe autentiche

Convenzione sul lavoro forzato

  

Tratto e tradotto il 18/11/2009 da Pace e Diritti umanI

 

 

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