|
|
![]() |
| Siete in: Home page > Italiano > Diritti Umani > Dichiarazione sull’eliminazione delle discriminazioni contro le donne |
![]()
|
|
Proclamata dall’Assembea Generale con risoluzione 2263 (XXII) del 7 novembre 1967 L’Assemblea Generale, Considerando che I popoli delle Nazioni Unite hanno, nella Carta, riaffermato la loro fiducia nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti di uomini e donne, Considerando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani asserisce il principio della non-discriminazione e proclama che gli essere umani sono nati liberi ed uguali in dignità e diritti e che ognuno può beneficiare di tutti i diritti e di tutte le libertà lì contenute senza alcuna distinzione, incluso il sesso, Tenendo conto delle risoluzioni, le dichiarazioni, delle convenzioni e delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e degli uffici specializzati designati ad eliminare tutte le forme di discriminazione e a promuovere uguali diritti per uomini e donne, Preoccupata che, malgrado la carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, gli Accordi Internazionali sui Diritti Umani ed altre disposizioni delle Nazioni Unite e gli uffici specializzati e malgrado il progresso fatto in materia di uguaglianza rispetto ai diritti, continua ad esistere una considerevole discriminazione contro le donne, |
Considerando che la discriminazione contro le donne è incompatibile con la dignità umana e con il benessere della famiglia e della società, che pregiudica la loro partecipazione, in termini di parità con gli uomini, nella vita politica, sociale, economica e culturale dei loro paesi e costituisce un ostacolo al pieno sviluppo delle potenzialità delle donne nel servire i loro paesi e l’umanità,
Tenendo ben prsente il grande contributo dato dalle donne alla vita politica, economica e culturale ed il ruolo che ricoprono nella famiglia ed in particolare nella crescita dei figli,
Convinta che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace richiedono la massima partecipazione tanto delle donne quanto degli uomi in ogni campo,
Considerando che è necessario assicurare il riconoscimento universale nella legge e nei fatti del principio di uguaglianza tra uomini e donne.
Proclama solennemente questa dichiarazione:
Articolo 1
La discriminazione contro le donne, negando o limitando la loro uguaglianza di diritti rispetto agli uomini, è fondamentalmente ingiusta e costituisce un’offesa alla dignità umana.
Articolo 2
Devono essere assunte tutte le misure più appropriate per abolire leggi, ostacoli, regolamenti e pratiche esistenti che siano discriminanti contro le donne, e stabilire una protezione legale adeguata per uguali diritti degli uomini e delle donne, in particolare:
a) Il principio di uguaglianza dei diritti deve essere inclusa nella costituzione o garantita altrimenti dalla legge;
b) Strumenti internazionali delle Nazioni Unite e gli uffici specializzati relativi all’eliminazione delle discriminazioni contro le donne dovranno essere ratificati o resi disponibili e sviluppati pienamente tanto presto quanto possibile.
Articolo 3
Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per educare l’opinione pubblica ed orientare le aspirazioni nazionali verso lo sradicamento del pregiudizio e l’abolizione delle consuetudini e di tutte le altre pratiche che sono basate sull’idea dell’inferirità delle donne.
Articolo 4
Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare alle donne termini uguali agli uomini, senza alcuna discriminazione:
a) Il diritto di voto in tutte le elezioni e l’eligibilità nelle elezioni a tutti i corpi pubblicamente eletti;
b) Il diritto di voto in tutti i pubblici referendum;
c) Il diritto di assumere pubblici uffici e di esercitare tutte le pubbliche funzioni.
Tali diritti devono essere garantiti dalla legge.
Articolo 5
Le donne dovranno avere gli stessi diritti degli uomini ad acquisire cambiare i mantenere la loro nazionalità. Sposarsi ad uno straniero non inficerà automaticamente la nazionalità della moglie ne la renderà apolide o le imporrà la nazionalità di suo marito.
|
Articolo 6
|
|
Articolo 7
Tutte le norme penali che costituiscono discriminazione contro le donne dovranno essere abolite.
Articolo 8
Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate, includendole nei codici di legge, per combattere tutte le forme di traffico delle donne e lo sfruttamento della prostituzione femminile
Articolo 9
Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare alle ragazze ed alle donne, sposate o nubili, gli stessi diritti degli uomini nell’educazione, a tutti i livelli, ed in particolare:
a) Uguali condizioni di accesso e di studio nelle istituzioni educative di tutti i tipi, incluse le università e le professioni, le scuole tecniche e professionali;
b) La stessa scelta dei curricula, gli stessi esami, il corpo insegnante con gli stessi standard di qualifica, gli stessi locali scolastici e gli strumenti della stessa qualità, che le istituzioni siano per entrambi i sessi o no;
c) Uguali opportunità nel beneficiare della scolarizzazione o di altre garanzie scolastiche;
d) Uguali opportunità nell’accedere a programmi di educazione continuativa, inclusi i programmi di alfabetizzazione degli adulti;
e) Accesso alle informazioni educative per aiutare ad assicurare la salute ed il benessere della famiglia.
Articolo 10
1. Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare alle donne, sposate o nubili, gli stessi diritti degli uomini nel campo della vita economica e sociale, e in particolare:
a) Il diritto, senza discriminazione sulla base dello stato materiale o di altre basi, a ricevere un addestramento professionale, al lavoro, a scegliere liberamente una professione ed un impiego e allo sviluppo professionale;
b) Il diritto ad una stessa remunerazione degli uomini e ad una ugualità di trattamento a parità di lavoro dello stesso valore;
c) Il diritto al fine rapporto retribuito, privilegi pensionistici e fondi di sicurezza nei casi di disoccupazione, malattia, anzianità e incapacità a lavorare;
d) Il diritto a ricevere gli stessi assegni familiari degli uomini.
2. Per prevenire le discriminazioni contro le donne nel tener conto del matrimonio o della maternità e per assicurare l’effettivo diritto al lavoro, devono essere assunte misure per prevenire il loro licenziamento nei casi di matrimonio o maternità e provvedere ad una remunerazione nel periodo di maternità, con la garanzia di poter ritornare al vecchio impiego e di provvedere ai necessari servizi sociali inclusi i servizi per la cura dei minori.
3. Misure assunte per proteggere le donne in certi tipi di lavori, per ragioni inerenti la loro natura fisica, non devono essere viste come discriminatorie.
![]() |
Articolo 11 1. Il principio di uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne richiede lo sviluppo in tutti gli Stati in accordo con i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 2. Le organizzazioni governative e non-governative e quelle individuali sono esortate, quindi, a fare tutto quanto in loro potere per promuovere lo sviluppo dei principi contenuti in questa dichiarazione.
Tratto e tradotto il 17/11/2009 da Pace e Diritti umanI |
|
Per ulteriori informazioni inviate una mail a: |
For additional information please email us at: |