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CARITAS |
Incontro (N° 87) riguardante la libertà di associazione e la salvaguardia del diritto di organizzazione
Adottata il 9 luglio 1948 dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua trentunesima sessione Entrata in vigore il 4 luglio 1950 in accordo con l’articolo 15
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Essendo stata convocata a San Francisco dal Corpo Governativo dell’Ufficio dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ed essendosi incontrata nella sua trentunesima sessione il 17 giugno 1948, Avendo deciso di adottare, in forma di Convenzione, certe proposte inerenti la libertà di associazione e la salvaguardia del diritto di organizzazione che costituisce il settimo punto nell’agenda di sessione, Considerando che il Preambolo alla Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro dichiara che “il riconoscimento del principio di libertà di associazione” deve essere un mezzo di sviluppo per le condizioni di lavoro e per stabilire la pace, |
Considerando che la Dichiarazione di Philadelphia riafferma che “la libertà di espressione e di associazione sono essenziali per sostenere il progresso”,
Considerando che la Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua trentesima sessione, ha adottato all’unanimità i principi che dovrebbero costituire le basi per regole internazionali,
Considerando che L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua seconda sessione, ha appoggiato questi principi e richiesto all’Organizzazione Internazione del Lavoro di continuare a sostenere ogni sforzo perché possa essere possibile adottare una o diverse Convenzioni internazionali,
Adotta in questo giorno del 9 luglio dell’anno 1948 la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione, 1948 sulla Libertà di Associazione e Salvaguardia del Diritto di Organizzazione:
PARTE 1
LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE
Articolo 1
Ogni membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per cui questa Convenzione entra in vigore si impegna a dare effetto alle seguenti prescrizioni.
Articolo 2
I lavoratori e gli impiegati, senza distinzioni di sorta, dovranno avere il diritto di stabilire e, soggetti solo alle regole dell’organizzazione interessata, di aderire a organizzazioni di loro scelta senza autorizzazione preventiva.
Articolo 3
1. Le organizzazioni di lavoratori e impiegati dovranno avere il diritto di definire le loro costituzioni e regole, a eleggere liberamente I loro rappresentanti, ad organizzare la loro amministrazione e le loro attività e a formulare I loro programme.
2. Le autorità pubbliche dovranno astenersi da ogni interferenza che restringa questo diritto o impedisca il legale esercizio dello stesso.
Articolo 4
Le organizzazioni dei lavoratori e degli impiegati non saranno soggette ad essere sciolte o sospese dalle autorità amministrative.
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Articolo 5 Le organizzazioni dei lavoratori e degli impiegati dovranno avere il diritto di stabilire e aderire a federazioni e confederazioni e ognuna di tale organizzazione, federazione o confederazione dovrà avere il diritto di affiliarsi con organizzazioni internazionali di lavoratori e impiegati.
Articolo 6 Le prescrizioni degli articoli 2, 3 e 4 qui riportate si applicano alle federazioni e confederazioni delle organizzazioni di lavoratori e impiegati.
Articolo 7 L’acquisizione di personalità giuridica delle organizzazioni di lavoratori e impiegati, federazioni e confederazioni non dovrà essere soggetta a condizioni di carattere restrittivo circa l’applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4. |
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Articolo 8
1. Nell’esercizio dei diritti previsti da questa Convenzione i lavoratori e gli impiegati e le loro rispettive organizzazioni, come altri individui e collettività organizzate, dovranno rispettare la legge territoriale.
2. La legge territoriale non dovrà danneggiare, ne dovrà essere applicata in modo da danneggiare, le garanzie previste in questa Convenzione.
Articolo 9
1. Il limite a cui le garanzie previste in questa Convenzione si applicheranno alle forze armate e alla polizia saranno determinate da leggi o regolamenti nazionali.
2. In accordo con il principio di cui al paragrafo 8 dell’articolo 19 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ratifica di questa Convenzione da parte di ogni Membro non dovrà pregiudicare alcuna legge, decreto, consuetudine o accordo esistente in virtù del quale membri delle forze armate o della polizia godano di qualche diritto previsto in questa Convenzione.
Articolo 10
In questa Convenzione il termine “organizzazione” significa ogni organizzazione di lavoratori o di impiegati che favoriscano o difendano gli interessi di lavoratori e impiegati.
PARTE II
SALVAGUARDIA DEL DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE
Articolo 11
Ogni Membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per cui questa Convenzione entri in vigore si impegna a fare tutto il necessario e a prendere tutte le misure più appropriate per assicurare che lavoratori e impiegati possano esercitare liberamente il diritto di organizzarsi.
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PARTE III
PROVVEDIMENTI VARI
Articolo 12 1. Nel rispetto dei territori di cui all’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e come emendato dalla Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro Strumento di Emendamento, del 1946, circa altri territori riportati nei paragrafi 4 e 5 di detto articolo così emendato, ogni Membro dell’Organizzazione che ratifica questa Convenzione dovrà comunicare al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, il più presto possibile dopo la sua ratifica, una dichiarazione che riporti: |
(a) I territori rispetto ai quali si impegna a che le prescrizioni della Convenzione dovranno essere applicate senza alcuna modifica;
(b) I territori rispetto ai quali si impegna a che le prescrizioni della Convenzione dovranno essere applicate e soggette a modifiche, insieme al dettaglio di dette modifiche;
(c) I territori rispetto ai quali la Convenzione sia inapplicabile ed in tali casi le basi su cui sia inapplicabile:
(d) I territori rispetto ai quali si riserva una decisione.
2. Gli impegni di cui ai sottoparagrafi (a) e (b) del paragrafo 1. di questo articolo dovranno essere ritenuti come parte integrante della ratifica e dovranno avere la stessa valenza di una ratifica.
3. Ogni Membro può in ogni momento cancellare, con una dichiarazione successiva, del tutto o in parte ogni riferimento fatto nella sua dichiarazione originale in virtù dei sottoparagrafi (b), (c) o (d) del paragrafo 1. di questo articolo.
Articolo 13
1. Dove il soggetto di material di questa Convenzione sia nei poteri di auto governo di qualche territorio non metropolita, il Membro responsabile delle relazioni internazionali di quel territorio può, in accordo col governo di quel territorio, comunicare al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione delle obbligazioni di questa Convenzione per conto del territorio.
2. Una dichiarazione di accettazione delle obbligazioni di questa Convenzione può essere comunicata al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro:
(a) Da due o più Membri dell’Organizzazione nel rispetto di ogni territorio che è sotto la loro rispettiva autorità, o
(b) Da ogni autorità internazionale responsabile per l’amministrazione di ogni territorio, in virtù della Carta delle Nazioni Unite o altrimenti, riferito ad ogni territorio.
3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro in accordo con i paragrafi precedenti di questo articolo dovranno indicare se le prescrizioni della Convenzione dovranno essere applicate nei territori interessati senza modifiche o soggette a modifiche; quando la dichiarazione indica che le prescrizioni della Convenzione saranno applicate soggette a modifiche si dovranno dare i dettagli di dette modifiche.
4. Il Membro, Membri o autorità internazionali interessate possono in ogni momento con una dichiarazione successiva rinunciare in tutto o in parte al diritto di fare ricorso ad ogni modifica indicata in ogni dichiarazione precedente.
5. Il Membro, Membri o autorità internazionali interessate possono, in ogni momento a cui questa Convenzione è soggetta a denuncia in accordo a quanto previsto dall’articolo 16, comunicare al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una dichiarazione che modifichi in tutto o in parte i termini di ogni dichiarazione precedente ed assumere tale posizione nel rispetto dell’applicazione di questa Convenzione.
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PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14 La ratifica formale di questa Convenzione dovrà essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Articolo 15 1. Questa Convenzione dovrà essere applicata solo d quei Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore Generale. 2. Entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui le ratifiche di almeno due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. 3. Inoltre, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la ratifica è stata registrata. |
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Articolo 16
1. I Membri che hanno ratificato questa Convenzione possono denunciarla dopo la scadenza di dieci anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore, con un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto fino ad un anno dopo la sua data di registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato questa Convenzione e che non esercita il diritto di denuncia previsto da questo articolo, entro l’anno successivo alla scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel precedente paragrafo, sarà impegnato per un altro periodo di dieci anni e, quindi, potrà denunciare questa Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni nei termini previsti da questo articolo.
Articolo 17
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà notificare a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro della registrazione di tutte le ratifiche, le dichiarazioni e delle denunce comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.
2. Quando notificherà i Membri dell’Organizzazione della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, Il Direttore Generale indirizzerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulle date in cui la Convenzione avrà effetto.
Articolo 18
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite della registrazione in accordo con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite con tutti i particolari di tutte le ratifiche, le dichiarazioni e gli atti di denuncia registrati da lui in accordo con le prescrizioni degli articoli precedenti.
Articolo 19
Alla scadenza di ogni periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore di questa Convenzione, il Corpo Governativo dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull’operatività di questa Convenzione e dovrà considerare l’auspicio di porre in agenda della Conferenza la questione della sua revisione completa o parziale.
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Articolo 20 1. La Conferenza dovrebbe adottare una nuova Convenzione revisionando questa Convenzione interamente o in parte, quindi, a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente: (a) La ratifica di un Membro della nuova Convenzione revisionata ipso jure (n.d.t. senza necessità di un atto o provvedimento applicativo aggiuntivo) implicherà l’immediata denuncia di questa Convenzione, nonostante le prescrizioni dell’articolo 16 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione revisionata dovesse entrare in vigore; (b) A far data da quando la nuova Convenzione revisionata entrerà in vigore questa Convenzione dovrà cessare di essere disponibile alla ratifica dei Membri. 2. Questa Convenzione dovrà in ogni caso rimanere in vigore nella sua forma e contenuto attuale per quei Membri che l’hanno ratificata ma che non abbiano ratificato la nuova Convenzione. Articolo 21 Le versioni in inglese e francese del testo di questa Convenzione hanno uguale autorità. Il primo è l’autentico testo della Convenzione debitamente adottato dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro durante la sua trentunesima sessione che è stata tenuta a San Francisco e dichiarata chiusa il decimo giorno di luglio 1948. |
IN FEDE DI CUI abbiamo apposto le nostre firme questo trentunesimo giorno di agosto 1948.
Tratto e tradotto il 19/11/2009 da Pace e Diritti umanI
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